GAZZETTA UFFICIALE N. 150 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 30 06 1997
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 8 maggio 1997, n. 187.
Regolamento recante modalita' applicative delle disposizioni
contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilita' ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da
calcolare in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del
compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo,
nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermita'
non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si
trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa;
Viste le norme che disciplinano la liquidazione dei trattamenti di
pensione nelle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria indicate all'articolo 2, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare:
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
recante approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, e successive
modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli articoli 209 e
seguenti di tale testo unico per i dipendenti delle Ferrovie dello
Stato S.p.a. e le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni
ed integrazioni, per i dipendenti dell'Ente poste italiane;
legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la ex Cassa pensioni per i dipendenti degli enti
locali e per la ex Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di
scuole elementari parificate;
legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed
integrazioni per la ex Cassa pensioni ai sanitari;
legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni per la ex Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari e ai
coadiutori;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle
modalita' applicative previste dall'articolo 2, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, "in linea con i principi di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, come modificati dalla presente legge";
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della
disciplina della invalidita' pensionabile nell'assicurazione
obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed, in
particolare, l'articolo 2 concernente la pensione ordinaria di
inabilita';
Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che prevede, tra l'altro, le modalita' di calcolo della pensione di
inabilita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo il
sistema contributivo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
eseguita con atto n. 223813 del 12 marzo 1997;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Pensione di inabilita'
1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme
di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,
nonche' le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme
di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1996 per
infermita' non dipendenti da causa di servizio per le quali si
trovino nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa, hanno diritto a conseguire il
trattamento di pensione di cui all'articolo 2, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominato "pensione di
inabilita'".
2. La pensione di inabilita' e' riversibile ai superstiti.
Art. 2.
Requisiti
1. La pensione di inabilita' spetta ai dipendenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) anzianita' contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre
nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di
inabilita', computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile
1952, n. 218;
b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermita' non dipendenti
da causa di servizio;
c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente
impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa conseguente
all'infermita' di cui alla precedente lettera b).
Art. 3.
Presentazione e contenuto della domanda
1. La pensione di inabilita' e' attribuita a domanda.
2. La domanda e' presentata, per il tramite dell'ufficio presso il
quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo
servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione
dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato
medico attestante lo stato di inabilita' assoluta e permanente a
svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
3. La domanda ed il certificato vanno redatti secondo gli schemi
allegati 1 e 2. E' fatta salva la possibilita' di regolarizzazione
della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi
agli schemi allegati.
4. L'amministrazione o ente invita il dipendente a presentare la
domanda indicata ai commi 2 e 3 nei casi in cui, per l'applicazione
delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, debba procedere
all'accertamento delle sue condizioni di salute e della sussistenza
di eventuali cause di assoluta e permanente inabilita' a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
Art. 4.
Istruttoria
1. L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di
inabilita' conforme a quanto indicato all'articolo 3, comma 3,
dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilita' presso
gli organi sanitari cui e' demandato tale accertamento in caso di
infermita' dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in
vigore nei distinti ordinamenti previdenziali.
2. L'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione di
inabilita' senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del
requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed, inoltre,
del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi
di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di
presentazione della domanda.
Art. 5.
Commissioni mediche
1. La commissione medica competente secondo quanto indicato
all'articolo 4, comma 1, ricevuta la domanda dall'amministrazione o
ente, provvede entro sessanta giorni a dare comunicazione
all'interessato della data in cui e' convocato per gli accertamenti
sanitari.
2. Il presidente della commissione, per ciascuna pratica medico -
legale, designa un membro relatore, il cui nominativo e' comunicato
all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari. In caso di
giustificato motivo, il presidente puo' sostituire il membro
relatore, facendone annotazione nel verbale di visita e dandone
comunicazione all'interessato.
3. La commissione esegue gli accertamenti sanitari mediante visita
diretta nella propria sede. Nei casi di comprovate gravi condizioni
di salute dell'interessato, che non gli permettano di recarsi nella
sede della commissione, il presidente puo' disporre l'esecuzione
della visita domiciliare a cura del membro relatore e, se ritenuto
necessario, di altro membro della commissione.
4. La commissione puo' esaminare i documenti sanitari eventualmente
esibiti dall'interessato quali elementi di orientamento per gli
accertamenti diagnostici. Inoltre, la commissione puo' pronunciare il
suo giudizio utilizzando anche documentazione sanitaria rilasciata da
strutture pubbliche, in originale o in copia conforme, e puo'
altresi' disporre il ricovero e richiedere accertamenti sanitari
anche presso tali strutture.
5. L'interessato ha la facolta' di farsi assistere, nel corso degli
accertamenti, da un medico di fiducia, riservandosi di indicarne il
nominativo alla commissione fino alla data di convocazione a visita
medica. Il medico di fiducia puo' formulare osservazioni e chiederne
la trascrizione nel processo verbale di cui al successivo articolo 6.
6. Le spese relative al medico di fiducia sono a carico
dell'interessato.
7. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari
infermita', il presidente puo' chiamare a far parte della
commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico
specialista con voto consultivo.
8. La commissione si pronuncia a maggioranza; l'eventuale membro
dissenziente fa inserire a verbale i motivi del dissenso.
Art. 6.
Accertamenti sanitari
1. Il membro relatore della commissione, al termine degli
accertamenti sanitari, redige un processo verbale dal quale devono
risultare:
a) la data di definizione del verbale e le generalita'
dell'interessato;
b) gli accertamenti eseguiti;
c) il giudizio diagnostico sulle infermita' riscontrate con
l'indicazione della menomazione complessiva che compromette
l'efficienza psico - fisica;
d) il giudizio sulle conseguenze che le infermita' riscontrate
determinano sulla idoneita' al servizio, indicando se queste
costituiscano o meno impedimento temporaneo o permanente alla
prestazione lavorativa;
e) la sussistenza o meno dell'assoluta e permanente impossibilita'
a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, determinata da infermita'
che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di
lavoro;
f) se la eventuale inabilita' di cui ai precedenti punti d) ed e)
e' determinata da infermita' dipendenti o non dipendenti da causa di
servizio. Nei casi di coesistenza di infermita' dipendenti e non
dipendenti da causa di servizio, occorre precisare se la inabilita'
e' determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre;
g) le eventuali osservazioni del medico di fiducia;
h) le eventuali osservazioni del membro dissenziente della
commissione, in caso di giudizio non unanime;
i) la qualifica e la firma di tutti i membri della commissione.
2. La commissione restituisce all'amministrazione o ente
richiedente il verbale, redatto secondo quanto indicato al precedente
comma 1, entro sessanta giorni dalla data della sua definizione.
3. La commissione, decorso il termine di trenta giorni dalla data
fissata per gli accertamenti, restituisce inevasa la pratica
dell'interessato che non si sia presentato, entro il predetto
termine, senza darne comunicazione.
Art. 7.
Risoluzione del rapporto di lavoro
e armonizzazione degli accertamenti sanitari
1. L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti
sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilita'
assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa,
provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente,
ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di
lavoro e' gia intervenuta.
2. Qualora l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo
6 attesti uno stato di inabilita' permanente al servizio non si
procede ad ulteriori accertamenti sanitari ai fini dei successivi
adempimenti a carico dell'amministrazione o ente, salvo che per
l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze.
3. Nei casi in cui la procedura per la risoluzione del rapporto di
lavoro per infermita' dipendenti e non dipendenti da causa di
servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'articolo
3, i relativi accertamenti sanitari continuano ad essere svolti dai
competenti organi sanitari previsti, rispettivamente, dalle
disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle
norme che disciplinano il rapporto di lavoro.
Art. 8.
Liquidazione, pagamento e decorrenza
1. L'amministrazione o ente, cui sono demandati ai sensi delle
disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento
di pensione ordinario, provvedono alla liquidazione e al pagamento
della pensione di inabilita'.
2. La pensione di inabilita' decorre dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla
data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo
3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro.
3. Per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di
infermita' non dipendenti da causa di servizio, intervenuti in data
compresa tra il 1 gennaio 1996 e quella di emanazione del presente
decreto, la pensione di inabilita' decorre dalla data di risoluzione
del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo degli accertamenti
sanitari previsti ai precedenti articoli 5 e 6 per il riconoscimento
dello stato di inabilita' assoluta e permanente a svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa.
4. L 'amministrazione o ente competente alla liquidazione emette un
provvedimento di diniego della pensione di inabilita' in caso di
mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente
inabilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Art. 9.
M i s u r a
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni, il trattamento
di pensione di inabilita' e' calcolato, secondo la normativa vigente
in base al sistema retributivo, considerando l'anzianita' posseduta
alla data di risoluzione del rapporto di lavoro incrementata del
periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del
compimento del limite di eta', o di servizio in assenza del limite di
eta', previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di
appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l'anzianita'
superiore a 40 anni.
2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianita'
contributive indicate all'articolo 13, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, osservando, per quanto
attiene alla determinazione dell'aliquota di rendimento, l'articolo
17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dall'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo
le disposizioni in vigore negli ordinamenti previdenziali di
appartenenza.
3. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far
valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, l'anzianita' posseduta alla data di risoluzione del rapporto
di lavoro e' incrementata, secondo il sistema contributivo, del
periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di
eta' dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianita'
contributiva complessiva non puo' risultare superiore a 40 anni.
4. L'importo del trattamento di pensione di inabilita' non puo'
superare l'80% della base pensionabile ne' l'ammontare del
trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilita'
riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Art. 10.
Incompatibilita'
1. La pensione di inabilita' e' incompatibile con lo svolgimento da
parte del titolare di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente e
autonoma ed e' revocato in caso di recupero della capacita' fisica e
di svolgimento di attivita' lavorativa. E' fatto obbligo agli
interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in
presenza delle quali e' stato attribuito il trattamento.
Art. 11.
R i n v i i
1. Ai fini del procedimento per l'attribuzione della pensione di
inabilita' trovano applicazione le disposizioni adottate da ciascuna
amministrazione o ente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con riferimento alle fattispecie di risoluzione del rapporto di
lavoro a seguito di infermita' e di liquidazione delle pensioni
ordinarie.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto trovano
applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n.
222, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle
pensioni di inabilita', nonche' nell'articolo 13 della citata legge,
al fine di garantire in particolare l'aggiornamento
tecnicoscientifico e quello obbligatorio professionale del personale
medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli
accertamenti sanitari.
3. In materia di accertamenti sanitari trovano applicazione, per
quanto non previsto nel presente decreto, le corrispondenti
disposizioni previste nei distinti ordinamenti previdenziali per le
infermita' dipendenti da causa di servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 maggio 1997
p. Il Ministro del tesoro
Pennacchi
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Treu
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1997
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 305
____________
Allegato 1
(art. 3, comma 3)
Al (Amministrazione o ente)
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . . . . . il . . . . . . residente a . . . . . . .
in, in servizio presso codesta amministrazione con qualifica di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiede
la pensione di inabilita' ai sensi dell'art. 2, comma 12, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermita' non dipendente da causa
di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
Allega:
1) certificato medico attestante il giudizio diagnostico
dell'infermita' riportata e lo stato di inabilita' assoluta e
permanente di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa; (1)
2) cartelle cliniche e documentazione medico - ospedaliera;
(eventuali).
Il richiedente
. . . . . . . . . . . . . . .
------------
(1) redatto secondo lo schema dell'allegato 2, al decreto.
____________
Allegato 2
(art. 3, comma 3)
CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE
DELLA PENSIONE DI INABILITA'
Cognome e nome nat . . il . . . . .. domiciliat . . a via stato
civile . . . . . . . . . . . .. figli n . . documento di
riconoscimento n. . . . . . . . . . . rilasciato il dal occupazione
attuale data della cessazione del lavoro . . . . . . . . . . . . . .
per . . . . . . . . . . . . .
Anamnesi remota e prossima: (in particolare evidenza ricoveri
ospedalieri) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E' titolare di rendita - pensione - indenizzi ecc. . . . . . . . .
Specificare tipo e percentuale di invalidita' . . . . . . . . . . .
Stato generale: . . . . . . alt. m . . . . . . peso kg . . . . . .
cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosita',
dermatosi, ulcerazioni, edemi, neoformazioni, fistole, cicatrici,
sfregi, ecc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
App. cardiovascolare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polso: . . . . . . . . . . .. respiro: . . . . . . . . . press.
arter: . . . . . . .
Vasi:
App. respiratorio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
App. digerente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ernie: (sede, riducibilita', uso di cinti) . . . . . . . . . . .
Organi ipocondriaci: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
App. osteoarticolare: (in particolare evidenza le
limitazioni funzionali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolazioni: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E' provvisto di apparecchio protesico: . . . . . . . . . . . . .
Sistema endocrino: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sistema nervoso e psiche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Occhi e vista: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Orecchio e udito: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
App. urogenitale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altri organi e' apparati: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Documentazioni sanitarie esibite dal dipendente (cartelle cliniche
- accertamenti sanitari, ecc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eventuali terapie praticate: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diagnosi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per la menomazione complessiva dell'integrita' psico - fisica
accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per
ritenere che il dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SI TROVA NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE
QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA.
Data . . . . . . .
Timbro del medico (con indirizzo)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma del medico
. . . . . . . . . . . .
------------
(1) Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai
ricoveri stessi.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 12, della
legge n. 335/1995 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare): "12. Con
effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle
forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di
dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza,
cessati dal servizio per infermita' non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati
si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita'
di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, la pensione
e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe
spettata all'atto del compimento dei limiti di eta'
previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non
potra' essere computata un'anzianita' utile ai fini
del trattamento di pensione superiore a 40 anni e
l'importo del trattamento stesso non potra' superare l'80
per cento della base pensionabile, ne' quello spettante
nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla
pensione di cui al presente comma e' richiesto il
possesso dei requisiti di contribuzione previsti per
il conseguimento della pensione di inabilita' di cui
all'art.2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto
dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e
del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate
le modalita' applicative delle disposizioni del presente
comma, in linea con i principi di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge.
Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di
inabilita' operano le competenze previste dalle
vigenti disposizioni in materia di inabilita'
dipendente da causa di servizio".
- L'art. 1 del D.Lgs. n. 29 / 1993, concernente
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421", prevede:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale".
- Si trascrive il titolo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1092 / 1973 (in Gazzetta
Ufficiale n. 120 - supplemento ordinario del 9 maggio
1974): "Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato". La parte II, titolo II di detto decreto del
Presidente della Repubblica reca le disposizioni relative
alla liquidazione del trattamento di quiescenza del
personale civile e militare dello Stato. La parte III di
detto decreto del Presidente della Repubblica, articoli da
209 a 251, riguarda il trattamento di quiescenza del
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato ora Ferrovie dello Stato S.p.a .
- Si trascrive il titolo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 1417 / 1967 (in Gazzetta
Ufficiale n. 45 - supplemento ordinario del 20 febbraio
1968): "Approvazione del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie
postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e
trattamento economico del relativo personale". Il titolo
X, capo II, di detto decreto del Presidente della
Repubblica reca le disposizioni relative alla
liquidazione del trattamento di quiescenza.
- Si trascrive il titolo della legge n. 379 / 1955
(in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1955):
"Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche
agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso
il Ministero del tesoro". I capi II, III, IV di detta
legge riguardano il trattamento di quiescenza.
- Si trascrive il titolo della legge n. 1035 / 1939
(in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1939):
"Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza
per le pensioni dei sanitari". Il titolo II di detta legge
concerne il trattamento di quiescenza.
- Si trascrive il titolo della legge n. 167 / 1981
(in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 2 maggio 1981):
"Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione
automatica delle pensioni a carico della Cassa per le
pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti
ufficiali giudiziari".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n.
222/1984 (Revisione della disciplina della invalidita'
pensionabile) (in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 giugno
1984):
"Art. 2 (Pensione ordinaria di inabilita'). - 1. Si
considera inabile, ai fini del conseguimento del
diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti ed autonomi gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'assicurato o il titolare di assegno di invalidita'
con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge il quale, a causa di infermita' o
difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e
permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa.
2. La concessione della pensione al soggetto
riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione
dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai
agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori
autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai
trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento
sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in
cui la rinuncia o la cancellazione avvengano
successivamente alla presentazione della domanda, la
pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno
del mese successivo a quello della rinuncia o della
cancellazione.
3. La pensione di inabilita', reversibile ai
superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di
invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del
precedente articolo, calcolato secondo le norme in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai
seguenti criteri:
a) per l'iscritto nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazionc
e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e
quello che gli sarebbe spettato sulla base della
retribuzione pensionabile, con siderata per il calcolo
dell'assegno medesimo con una anzianita' contributiva
aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la
data di decorrenza della pensione di inabilita' e la
data di compimento dell'eta' pensionabile. In ogni caso,
non potra' essere computata una anzianita'
contributiva superiore a 40 anni;
b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, la misura della maggiorazione e' costituita
dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello
che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta'
pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data
di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di
compimento di detta eta' coperto da contribuzione
di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno
di decorrenza della pensione per i lavoratori
autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha
contribuito, continuativamente o prevalentemente,
nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi
secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
5. La pensione di inabilita' e' incompatibile con i
compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato
in Italia o all'estero svolte successivamente alla
concessione della pensione. E' altresi', incompatibile con
l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai
agricoli con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei
lavoratori autonomi o in albi professionali e con i
trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento
sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso
in cui si verifichi una delle predette cause
di incompatibilita', il pensionato e' tenuto a
darne immediata comunicazione all'ente erogatore che
revoca la pensione di inabilita' sostituendola, sempreche'
ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui
all'art. 1, con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo al verificarsi della incompatibilita
medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto
all'assegno di invalidita', la restituzione delle
somme indebitamente percepite da parte
dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra
l'importo della pensione di inabilita' e quello
dell'assegno di invalidita'.
6. Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro
o malattia professionale da cui derivi il diritto alla
relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere
a) e b) del terzo comma e' corrisposta soltanto per la
parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita
stessa".
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 15, della
legge n. 335/1995: "15. Per il calcolo delle pensioni di
inabilita' secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le
maggiorazioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 12
giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema
contributivo, per l'attribuzione di un'anzianita'
contributiva complessiva non superiore a 40 anni,
aggiungendo al montante individuale, posseduto
all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore
quota di contribuzione riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di eta'
dell'interessato computata in relazione alla media delle
basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni
e rivalutate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione
del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione
di cui al comma l4".
- Si trascrive il titolo della legge n. 241/1990 (in
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990): "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come
modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati i regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzio
ne; per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed
alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si rimanda alle
note alle premesse.
- Per l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si
rimanda alle note alle premesse.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n.
218/1952 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti):
"Art. 2. - Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella
legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai
seguenti:
(Omissis).
"Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione:
1) al compimento del sessantesimo anno di eta' per gli
uomini e del cinquantacinquesimo anno di eta' per le donne
quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data
iniziale dell'assicurazione e risultino versati o
accreditati in di lui favore almeno:
(1uindici anni dalla data iniziaie del l'asicurazione e
risultino versati o acereditati in li
180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
ovvero
15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
2340 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n.
3, per gli nomini, ovvero
1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n.
3, per le donne e i giovani, ovvero
1560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n.
3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero 1040
contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per
le donne e i giovani, purche' risultino inscritti come
tali negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni
precedenti la domanda di pensionamento;
2) a qualunque eta', quando sia riconosciuto invalido
ai sensi dell'art. 10 e quando:
a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data
iniziale della assicurazione e risultino versati o
accreditati in di lui favore almeno:
60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
ovvero
5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
780 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n.
3, per gli uomini, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n.
3, per le donne e i giovani, ovvero
520 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n.
3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero
350 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n.
3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;
b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda
di pensione almeno:
12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
52 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
ovvero
un contributo annuo di cui alla tabella B, numero 2,
ovvero
156 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n.
3, per gli uomini, ovvero
104 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n.
3, per le donne e i giovani.
"Nel caso di assicurati in cui favore risultino
versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle,
i requisiti minimi di contribuzione sono determinati
ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti
desumibili dai corrispondenti minimi indicati al
precedente comma. I limiti di eta' di cui al n. 1)
del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i
ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi
almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e
risultino versati o accreditati in loro favore i contributi
di cui sopra, ridotti di un terzo.
Per i lavoratori agricoli avventizi e
compartecipanti si considerano utili ai fini dei
requisiti richiesti dal presente articolo per il
conseguimento della pensione tanti contributi
giornalieri quante sono le giornate di lavoro
attribuite dalla Commissione provinciale di cui
all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n.
1949".
(Omissis).
Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 1,
del decreto legislativo n. 503 / 1992 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23
ottobre 1992, n. 421):
"Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle
pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS,
l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianita' contributive acquisite
anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con
riferimento alla data di decorrenza della pensione
secondo la normativa vigente precedentemente alla data
anzidetta che a tal fine resta confermata in via
transitoria, anche per quanto concerne il periodo di
riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente
all'importo del trattamento pensionistico relativo
alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal l
gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
decreto".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica): "1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le
disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai
fini della determinazione della misura della pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi
pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi
dell'assicurazione predetta, per le anzianita'
contributive o di servizio maturate a decorrere da tale
data".
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 19, della
legge n. 335/1995: "19. L'applicazione delle
disposizioni in materia di aliquote di rendimento
previste dal comma 1 dell'art. 17 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base
all'applicazione delle aliquote di rendimento previste
dalla normativa vigente".
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 12, della
legge n. 335/1995: "12. Per i lavoratori iscritti alle
forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31
dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva
inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata
dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata,
con riferimento alla data di decorrenza della pensione,
secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa
vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al
trattamento pensionistico relativo alle ulteriori
anzianita' contributive calcolato secondo il sistema
contributivo".
- Per l'art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995, si
rimanda alle note alle premesse.
Note all'art. 11:
- Si trascrive il titolo della legge n. 241/1990 (in
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990): "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge n.
222/1984:
"Art. 13 (Personale medico degli enti
previdenziali). - Al personale medico degli enti
previdenziali si applicano integralmente gli istituti
normativi previsti per i medici dalle norme di cui
all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Note all'allegato 1:
- Per l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si
rimanda alle note alle premesse.
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