GAZZETTA UFFICIALE N. 150 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 30 06 1997

                        MINISTERO DEL TESORO
 
DECRETO 8 maggio 1997, n. 187.
  Regolamento  recante   modalita'  applicative   delle  disposizioni
contenute all'articolo  2, comma  12, della legge  8 agosto  1995, n.
335,  concernenti  l'attribuzione  della pensione  di  inabilita'  ai
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  iscritti  a  forme  di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.
 
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                                  e
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 
  Visto l'articolo  2, comma 12, della  legge 8 agosto 1995,  n. 335,
che prevede, con  effetto dal 1 gennaio 1996, per  i dipendenti delle
Amministrazioni  pubbliche   di  cui   all'articolo  1   del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive  dell'assicurazione generale  obbligatoria, nonche'  per le
altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di
previdenza, il diritto a  conseguire un trattamento pensionistico, da
calcolare in misura  pari a quella che sarebbe  spettata all'atto del
compimento dei limiti di eta'  previsti per il collocamento a riposo,
nei casi in  cui la cessazione dal servizio sia  dovuta ad infermita'
non dipendenti da  causa di servizio per le quali  gli interessati si
trovino  nell'assoluta   e  permanente  impossibilita'   di  svolgere
qualsiasi attivita' lavorativa;
  Viste le norme che disciplinano  la liquidazione dei trattamenti di
pensione  nelle  forme  di  previdenza  esclusive  dell'assicurazione
generale obbligatoria indicate all'articolo  2, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare:
  decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1092,
recante approvazione del  testo unico delle norme  sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ivi  compresi gli  articoli  209  e
seguenti di  tale testo unico  per i dipendenti delle  Ferrovie dello
Stato S.p.a. e  le disposizioni contenute nel  decreto del Presidente
della Repubblica 9  agosto 1967, n. 1417,  e successive modificazioni
ed integrazioni, per i dipendenti dell'Ente poste italiane;
  legge  11  aprile  1955,  n. 379,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per  la ex Cassa  pensioni per i dipendenti  degli enti
locali  e per  la ex  Cassa pensioni  agli insegnanti  di asilo  e di
scuole elementari parificate;
  legge  6  luglio  1939,  n. 1035,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni per la ex Cassa pensioni ai sanitari;
  legge  27  aprile  1981,  n. 167,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni per la ex Cassa  pensioni agli ufficiali giudiziari e ai
coadiutori;
  Considerato  che  occorre   provvedere  alla  determinazione  delle
modalita' applicative previste dall'articolo 2, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, "in linea  con i principi di cui alla legge 12
giugno 1984, n. 222, come modificati dalla presente legge";
  Vista  la legge  12 giugno  1984, n.  222, recante  revisione della
disciplina   della    invalidita'   pensionabile   nell'assicurazione
obbligatoria per la invalidita', la  vecchiaia ed i superstiti ed, in
particolare,  l'articolo  2  concernente  la  pensione  ordinaria  di
inabilita';
  Visto l'articolo  1, comma 15, della  legge 8 agosto 1995,  n. 335,
che prevede, tra  l'altro, le modalita' di calcolo  della pensione di
inabilita'  di cui  alla legge  12 giugno  1984, n.  222, secondo  il
sistema contributivo;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere del  Consiglio  di  Stato espresso  nell'adunanza
generale del 28 novembre 1996;
  Vista  la comunicazione  al Presidente  del Consiglio  dei Ministri
eseguita con atto n. 223813 del 12 marzo 1997;
 
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                        Pensione di inabilita'
 
  1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme
di  previdenza  esclusive dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
nonche' le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme
di previdenza, cessati dal servizio a  partire dal 1 gennaio 1996 per
infermita'  non dipendenti  da  causa  di servizio  per  le quali  si
trovino  nella  assoluta  e  permanente  impossibilita'  di  svolgere
qualsiasi  attivita'  lavorativa,  hanno   diritto  a  conseguire  il
trattamento di pensione di cui  all'articolo 2, comma 12, della legge
8  agosto   1995,  n.  335,   di  seguito  denominato   "pensione  di
inabilita'".
  2. La pensione di inabilita' e' riversibile ai superstiti.
 
                               Art. 2.
                              Requisiti
 
  1. La pensione  di inabilita' spetta ai dipendenti  in possesso dei
seguenti requisiti:
  a) anzianita' contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre
nel  quinquennio   precedente  alla  decorrenza  della   pensione  di
inabilita', computata ai  sensi dell'articolo 2 della  legge 4 aprile
1952, n. 218;
  b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermita' non dipendenti
da causa di servizio;
  c)   riconoscimento   dello   stato  di   assoluta   e   permanente
impossibilita' a svolgere  qualsiasi attivita' lavorativa conseguente
all'infermita' di cui alla precedente lettera b).
 
                               Art. 3.
               Presentazione e contenuto della domanda
 
  1. La pensione di inabilita' e' attribuita a domanda.
  2. La domanda e' presentata,  per il tramite dell'ufficio presso il
quale il  dipendente o  ex dipendente presta  o ha  prestato l'ultimo
servizio, alla  amministrazione o  ente competente  alla liquidazione
dei trattamenti  pensionistici ordinari, con allegato  un certificato
medico  attestante lo  stato di  inabilita' assoluta  e permanente  a
svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
  3. La  domanda ed il  certificato vanno redatti secondo  gli schemi
allegati 1  e 2. E'  fatta salva la possibilita'  di regolarizzazione
della domanda  e della documentazione  ove incomplete o  non conformi
agli schemi allegati.
  4. L'amministrazione  o ente invita  il dipendente a  presentare la
domanda indicata ai  commi 2 e 3 nei casi  in cui, per l'applicazione
delle norme che  disciplinano il rapporto di  lavoro, debba procedere
all'accertamento delle  sue condizioni di salute  e della sussistenza
di eventuali  cause di  assoluta e  permanente inabilita'  a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
 
                               Art. 4.
                             Istruttoria
 
  1. L'amministrazione  o ente,  ricevuta la  domanda di  pensione di
inabilita'  conforme  a  quanto  indicato all'articolo  3,  comma  3,
dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilita' presso
gli organi  sanitari cui  e' demandato tale  accertamento in  caso di
infermita' dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in
vigore nei distinti ordinamenti previdenziali.
  2.  L'amministrazione o  ente respinge  la domanda  di pensione  di
inabilita'  senza disporre  l'accertamento sanitario  in assenza  del
requisito indicato all'articolo  2, comma 1, lettere  a) ed, inoltre,
del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi
di  intervenuta  risoluzione del  rapporto  di  lavoro alla  data  di
presentazione della domanda.
 
                               Art. 5.
                         Commissioni mediche
 
  1.  La  commissione  medica   competente  secondo  quanto  indicato
all'articolo 4,  comma 1, ricevuta la  domanda dall'amministrazione o
ente,   provvede  entro   sessanta   giorni   a  dare   comunicazione
all'interessato della data  in cui e' convocato  per gli accertamenti
sanitari.
  2. Il presidente  della commissione, per ciascuna  pratica medico -
legale, designa un  membro relatore, il cui  nominativo e' comunicato
all'interessato all'inizio  degli accertamenti  sanitari. In  caso di
giustificato  motivo,   il  presidente  puo'  sostituire   il  membro
relatore,  facendone  annotazione nel  verbale  di  visita e  dandone
comunicazione all'interessato.
  3. La commissione esegue  gli accertamenti sanitari mediante visita
diretta nella propria  sede. Nei casi di  comprovate gravi condizioni
di salute dell'interessato,  che non gli permettano  di recarsi nella
sede  della commissione,  il  presidente  puo' disporre  l'esecuzione
della visita  domiciliare a cura  del membro relatore e,  se ritenuto
necessario, di altro membro della commissione.
  4. La commissione puo' esaminare i documenti sanitari eventualmente
esibiti  dall'interessato  quali  elementi di  orientamento  per  gli
accertamenti diagnostici. Inoltre, la commissione puo' pronunciare il
suo giudizio utilizzando anche documentazione sanitaria rilasciata da
strutture  pubbliche,  in  originale  o in  copia  conforme,  e  puo'
altresi'  disporre il  ricovero  e  richiedere accertamenti  sanitari
anche presso tali strutture.
  5. L'interessato ha la facolta' di farsi assistere, nel corso degli
accertamenti, da un  medico di fiducia, riservandosi  di indicarne il
nominativo alla commissione  fino alla data di  convocazione a visita
medica. Il medico di fiducia  puo' formulare osservazioni e chiederne
la trascrizione nel processo verbale di cui al successivo articolo 6.
  6.  Le  spese   relative  al  medico  di  fiducia   sono  a  carico
dell'interessato.
  7.  Nel  caso  in   cui  gli  accertamenti  riguardino  particolari
infermita',   il  presidente   puo'  chiamare   a  far   parte  della
commissione,  di  volta  in  volta  e per  singoli  casi,  un  medico
specialista con voto consultivo.
  8. La  commissione si  pronuncia a maggioranza;  l'eventuale membro
dissenziente fa inserire a verbale i motivi del dissenso.
 
                               Art. 6.
                        Accertamenti sanitari
 
  1.  Il   membro  relatore  della  commissione,   al  termine  degli
accertamenti sanitari,  redige un  processo verbale dal  quale devono
risultare:
  a)  la   data  di   definizione  del   verbale  e   le  generalita'
dell'interessato;
    b) gli accertamenti eseguiti;
  c)  il  giudizio  diagnostico   sulle  infermita'  riscontrate  con
l'indicazione   della   menomazione   complessiva   che   compromette
l'efficienza psico - fisica;
  d)  il giudizio  sulle  conseguenze che  le infermita'  riscontrate
determinano  sulla   idoneita'  al  servizio,  indicando   se  queste
costituiscano  o  meno  impedimento   temporaneo  o  permanente  alla
prestazione lavorativa;
  e) la sussistenza o  meno dell'assoluta e permanente impossibilita'
a svolgere qualsiasi attivita'  lavorativa, determinata da infermita'
che  cagionino o  abbiano cagionato  la risoluzione  del rapporto  di
lavoro;
  f) se la  eventuale inabilita' di cui ai precedenti  punti d) ed e)
e' determinata da infermita' dipendenti  o non dipendenti da causa di
servizio.  Nei casi  di coesistenza  di infermita'  dipendenti e  non
dipendenti da causa  di servizio, occorre precisare  se la inabilita'
e' determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre;
    g) le eventuali osservazioni del medico di fiducia;
  h)  le   eventuali  osservazioni  del  membro   dissenziente  della
commissione, in caso di giudizio non unanime;
  i) la qualifica e la firma di tutti i membri della commissione.
  2.   La   commissione   restituisce  all'amministrazione   o   ente
richiedente il verbale, redatto secondo quanto indicato al precedente
comma 1, entro sessanta giorni dalla data della sua definizione.
  3. La commissione,  decorso il termine di trenta  giorni dalla data
fissata  per   gli  accertamenti,  restituisce  inevasa   la  pratica
dell'interessato  che  non  si  sia  presentato,  entro  il  predetto
termine, senza darne comunicazione.
 
                               Art. 7.
                  Risoluzione del rapporto di lavoro
            e armonizzazione degli accertamenti sanitari
 
  1. L'amministrazione o l'ente,  ricevuto l'esito degli accertamenti
sanitari  di cui  all'articolo 6  attestante lo  stato di  inabilita'
assoluta  e permanente  a  svolgere  qualsiasi attivita'  lavorativa,
provvede  alla risoluzione  del  rapporto di  lavoro del  dipendente,
ovvero agli adempimenti occorrenti se  la risoluzione del rapporto di
lavoro e' gia intervenuta.
  2. Qualora l'esito degli  accertamenti sanitari di cui all'articolo
6  attesti uno  stato di  inabilita'  permanente al  servizio non  si
procede  ad ulteriori  accertamenti sanitari  ai fini  dei successivi
adempimenti  a  carico dell'amministrazione  o  ente,  salvo che  per
l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze.
  3. Nei casi in cui la  procedura per la risoluzione del rapporto di
lavoro  per  infermita'  dipendenti  e non  dipendenti  da  causa  di
servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'articolo
3, i relativi  accertamenti sanitari continuano ad  essere svolti dai
competenti   organi   sanitari   previsti,   rispettivamente,   dalle
disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle
norme che disciplinano il rapporto di lavoro.
 
                               Art. 8.
                 Liquidazione, pagamento e decorrenza
 
  1.  L'amministrazione o  ente, cui  sono demandati  ai sensi  delle
disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento
di pensione  ordinario, provvedono  alla liquidazione e  al pagamento
della pensione di inabilita'.
  2. La pensione di inabilita'  decorre dalla data di risoluzione del
rapporto di lavoro  ovvero dal primo giorno del  mese successivo alla
data di  presentazione della domanda prevista  al precedente articolo
3,  se inoltrata  successivamente  alla risoluzione  del rapporto  di
lavoro.
  3. Per  i casi di risoluzione  del rapporto di lavoro  a seguito di
infermita' non dipendenti  da causa di servizio,  intervenuti in data
compresa tra  il 1 gennaio 1996  e quella di emanazione  del presente
decreto, la pensione di inabilita'  decorre dalla data di risoluzione
del rapporto  di lavoro, fermo restando  l'obbligo degli accertamenti
sanitari previsti ai precedenti articoli  5 e 6 per il riconoscimento
dello stato di inabilita' assoluta  e permanente a svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa.
  4. L 'amministrazione o ente competente alla liquidazione emette un
provvedimento  di diniego  della pensione  di inabilita'  in caso  di
mancato  riconoscimento   dello  stato   di  assoluta   e  permanente
inabilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
 
                               Art. 9.
                             M i s u r a
 
  1. Per  i soggetti che alla  data del 31 dicembre  1995 possono far
valere un'anzianita'  contributiva di almeno 18  anni, il trattamento
di pensione di inabilita' e'  calcolato, secondo la normativa vigente
in base  al sistema retributivo, considerando  l'anzianita' posseduta
alla  data di  risoluzione del  rapporto di  lavoro incrementata  del
periodo  temporale  compreso  tra  la  predetta  data  e  quella  del
compimento del limite di eta', o di servizio in assenza del limite di
eta', previsto per il collocamento  a riposo secondo l'ordinamento di
appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l'anzianita'
superiore a 40 anni.
  2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianita'
contributive  indicate  all'articolo 13,  comma  1,  lettera b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 503, osservando, per quanto
attiene alla  determinazione dell'aliquota di  rendimento, l'articolo
17, comma  1, della legge  23 dicembre  1994, n. 724,  come integrato
dall'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo
le  disposizioni   in  vigore  negli  ordinamenti   previdenziali  di
appartenenza.
  3. Per  i soggetti che alla  data del 31 dicembre  1995 possono far
valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 1, comma 12,  della legge 8 agosto 1995,
n. 335, l'anzianita' posseduta alla  data di risoluzione del rapporto
di  lavoro  e' incrementata,  secondo  il  sistema contributivo,  del
periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di
eta' dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15,
della  legge  8 agosto  1995,  n.  335.  In ogni  caso,  l'anzianita'
contributiva complessiva non puo' risultare superiore a 40 anni.
  4. L'importo  del trattamento  di pensione  di inabilita'  non puo'
superare   l'80%  della   base  pensionabile   ne'  l'ammontare   del
trattamento   privilegiato   spettante   nel   caso   di   inabilita'
riconosciuta dipendente da causa di servizio.
 
                              Art. 10.
                           Incompatibilita'
 
  1. La pensione di inabilita' e' incompatibile con lo svolgimento da
parte  del titolare  di qualsiasi  attivita' lavorativa  dipendente e
autonoma ed e' revocato in caso  di recupero della capacita' fisica e
di  svolgimento  di  attivita'  lavorativa.  E'  fatto  obbligo  agli
interessati di comunicare il venir  meno delle suddette condizioni in
presenza delle quali e' stato attribuito il trattamento.
 
                              Art. 11.
                             R i n v i i
 
  1. Ai  fini del procedimento  per l'attribuzione della  pensione di
inabilita' trovano applicazione le  disposizioni adottate da ciascuna
amministrazione o  ente ai sensi della  legge 7 agosto 1990,  n. 241,
con  riferimento  alle fattispecie  di  risoluzione  del rapporto  di
lavoro  a seguito  di  infermita' e  di  liquidazione delle  pensioni
ordinarie.
  2.   Per  quanto   non  previsto   nel  presente   decreto  trovano
applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n.
222, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle
pensioni di inabilita', nonche'  nell'articolo 13 della citata legge,
al    fine    di    garantire    in    particolare    l'aggiornamento
tecnicoscientifico e quello  obbligatorio professionale del personale
medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli
accertamenti sanitari.
  3. In  materia di  accertamenti sanitari trovano  applicazione, per
quanto  non   previsto  nel   presente  decreto,   le  corrispondenti
disposizioni previste  nei distinti ordinamenti previdenziali  per le
infermita' dipendenti da causa di servizio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 maggio 1997
 
                      p. Il Ministro del tesoro
                              Pennacchi
 
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini
 
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Treu
 
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1997
  Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 305
 
                            ____________
 
                                                           Allegato 1
                                                    (art. 3, comma 3)
 
 Al (Amministrazione o ente)
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  nato a . . . . . . . . . . il . . . . . . residente a . . . . . . .
  in, in servizio presso codesta amministrazione con qualifica di
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                               Chiede
  la pensione  di inabilita'  ai sensi dell'art.  2, comma  12, della
legge 8 agosto  1995, n. 335, per infermita' non  dipendente da causa
di  servizio  per la  quale  si  trova  nella assoluta  e  permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
   Allega:
  1)   certificato   medico   attestante  il   giudizio   diagnostico
dell'infermita'  riportata  e  lo  stato  di  inabilita'  assoluta  e
permanente di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa; (1)
  2)  cartelle  cliniche  e   documentazione  medico  -  ospedaliera;
(eventuali).
                                                Il richiedente
                                        . . . . . . . . . . . . . . .
  ------------
  (1) redatto secondo lo schema dell'allegato 2, al decreto.
 
                            ____________
 
                                                           Allegato 2
                                                    (art. 3, comma 3)
 
                CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE
                    DELLA PENSIONE DI INABILITA'
 
  Cognome e nome  nat . . il  . . . .  .. domiciliat . .  a via stato
civile  . .  .  .  . .  .  .  . .  .  .. figli  n  .  . documento  di
riconoscimento n. . .  . . . . . . . .  rilasciato il dal occupazione
attuale data della cessazione del lavoro . . . .  . . . . . . . . . .
per . . . . . . . . . . . . .
  Anamnesi  remota  e  prossima: (in  particolare  evidenza  ricoveri
ospedalieri) (1)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E' titolare di rendita - pensione - indenizzi ecc.   . . . . . . . .
Specificare tipo e percentuale di invalidita'  . . . . . . . . . . .
  Stato generale: . . . . . . alt. m . . . . . . peso kg . . . . . .
  cute,  annessi e  sistema  linfoghiandolare (colorito,  callosita',
dermatosi,  ulcerazioni,  edemi, neoformazioni,  fistole,  cicatrici,
sfregi, ecc.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   App. cardiovascolare:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Polso: . .  . . . . . .  . . .. respiro: .  . . . . . .  . . press.
arter: . . . . . . .
Vasi:
   App. respiratorio:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   App. digerente:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Ernie: (sede, riducibilita', uso di cinti)  . . . . . . . . . . .
   Organi ipocondriaci:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  App.  osteoarticolare:    (in     particolare    evidenza     le
limitazioni funzionali)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Articolazioni:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   E' provvisto di apparecchio protesico:  . . . . . . . . . . . . .
   Sistema endocrino:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Sistema nervoso e psiche:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Occhi e vista:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Orecchio e udito:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   App. urogenitale:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Altri organi e' apparati:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Documentazioni sanitarie esibite  dal dipendente (cartelle cliniche
- accertamenti sanitari, ecc.)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Eventuali terapie praticate:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Diagnosi:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Per  la  menomazione  complessiva dell'integrita'  psico  -  fisica
accertata  e  riportata in  diagnosi,  sussistono  le condizioni  per
ritenere che il dipendente   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SI  TROVA  NELL'ASSOLUTA  E  PERMANENTE  IMPOSSIBILITA'  DI  SVOLGERE
QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA.
    Data . . . . . . .
  Timbro del medico (con indirizzo)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                  Firma del medico
                                              . . . . . . . . . . . .
  ------------
  (1)  Allegare,  se  possibile,  le cartelle  cliniche  relative  ai
ricoveri stessi.
 
                                    N O T E
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 2,  comma 12,  della
          legge    n.    335/1995      (Riforma      del      sistema
          pensionistico    obbligatorio    e complementare): "12. Con
          effetto  dal  1  gennaio  1996,  per  i  dipendenti   delle
          amministrazioni     pubbliche   di   cui   all'art.1    del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  iscritti  alle
          forme  di previdenza esclusive  dell'assicurazione generale
          obbligatoria,  nonche'    per  le  altre    categorie    di
          dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di previdenza,
          cessati  dal   servizio per   infermita' non  dipendenti da
          causa  di   servizio  per  le    quali   gli    interessati
          si    trovino nell'assoluta   e  permanente  impossibilita'
          di  svolgere  qualsiasi attivita'  lavorativa, la  pensione
          e' calcolata   in   misura pari   a  quella  che    sarebbe
          spettata    all'atto  del   compimento dei   limiti di eta'
          previsti per  il collocamento a riposo. In ogni   caso  non
          potra'  essere   computata   un'anzianita' utile   ai  fini
          del trattamento   di  pensione  superiore  a    40  anni  e
          l'importo del  trattamento stesso non potra' superare  l'80
          per  cento   della base pensionabile,  ne' quello spettante
          nel  caso che  l'inabilita'  sia  dipendente da  causa   di
          servizio.  Ai  fini  del  riconoscimento  del  diritto alla
          pensione di cui al  presente  comma   e'   richiesto     il
          possesso   dei   requisiti  di contribuzione  previsti  per
          il   conseguimento  della  pensione  di inabilita'  di  cui
          all'art.2  della legge 12 giugno 1984,  n. 222. Con decreto
          dei Ministri  del tesoro,   per   la funzione   pubblica  e
          del lavoro e  della previdenza  sociale saranno determinate
          le  modalita' applicative delle  disposizioni del  presente
          comma,  in linea   con i principi di   cui  alla  legge  12
          giugno 1984, n. 222,  come modificata dalla presente legge.
          Per   gli  accertamenti  ed  i  controlli  dello  stato  di
          inabilita'  operano    le   competenze    previste    dalle
          vigenti  disposizioni    in    materia    di     inabilita'
          dipendente  da  causa  di servizio".
            - L'art.  1  del  D.Lgs.    n.  29  /  1993,  concernente
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico    impiego, a norma   dell'articolo 2
          della   legge  23   ottobre   1992,  n.   421",    prevede:
          "2.     Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le aziende ed amministrazioni  dello Stato  ad  ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,   e   loro    consorzi  ed    associazioni,     le
          istituzioni  universitarie,   gli istituti   autonomi  case
          popolari,  le camere  di commercio, industria,  artigianato
          e  agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
          non      economici   nazionali,   regionali  e  locali,  le
          amministrazioni, le   aziende e   gli enti    del  Servizio
          sanitario nazionale".
            -    Si    trascrive   il   titolo    del   decreto   del
          Presidente  della Repubblica n. 1092 /  1973  (in  Gazzetta
          Ufficiale  n.  120  -  supplemento ordinario del   9 maggio
          1974): "Approvazione   del testo   unico  delle  norme  sul
          trattamento di quiescenza  dei dipendenti civili e militari
          dello  Stato". La parte II, titolo  II di detto decreto del
          Presidente della Repubblica reca le  disposizioni  relative
          alla  liquidazione  del  trattamento    di   quiescenza del
          personale  civile  e militare  dello Stato. La parte III di
          detto decreto del Presidente della Repubblica, articoli  da
          209  a 251,  riguarda il   trattamento di   quiescenza  del
          personale   dell'Azienda   autonoma  delle  ferrovie  dello
          Stato  ora Ferrovie dello Stato S.p.a .
            -   Si   trascrive   il   titolo     del   decreto    del
          Presidente    della Repubblica n. 1417 / 1967 (in  Gazzetta
          Ufficiale n. 45 - supplemento  ordinario  del  20  febbraio
          1968):      "Approvazione   del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  uffici  locali    e  delle  agenzie
          postali  e  telegrafiche    e  sullo    stato   giuridico e
          trattamento economico  del relativo  personale". Il  titolo
          X,  capo  II, di   detto decreto   del  Presidente    della
          Repubblica    reca    le    disposizioni    relative   alla
          liquidazione del trattamento di quiescenza.
            - Si  trascrive il titolo   della legge n.   379  /  1955
          (in  Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del  16    maggio 1955):
          "Miglioramenti dei trattamenti di  quiescenza  e  modifiche
          agli  ordinamenti  degli   Istituti   di previdenza  presso
          il  Ministero  del   tesoro". I  capi II, III,  IV di detta
          legge riguardano il trattamento di quiescenza.
            - Si  trascrive il titolo della  legge n. 1035  /    1939
          (in  Gazzetta  Ufficiale  n.  177  del    31  luglio 1939):
          "Approvazione dell'Ordinamento della  Cassa  di  previdenza
          per  le pensioni dei sanitari". Il titolo II di detta legge
          concerne il trattamento di quiescenza.
            -  Si    trascrive il titolo   della legge n.  167 / 1981
          (in  Gazzetta  Ufficiale  n.  119  del  2   maggio   1981):
          "Miglioramenti al trattamento di quiescenza e  perequazione
          automatica    delle pensioni a   carico della Cassa  per le
          pensioni agli   ufficiali giudiziari   ed  agli    aiutanti
          ufficiali giudiziari".
            -  Si  trascrive il  testo  dell'art.  2  della legge  n.
          222/1984  (Revisione  della  disciplina  della  invalidita'
          pensionabile)  (in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16  giugno
          1984):
            "Art.   2 (Pensione  ordinaria  di inabilita').  -  1. Si
          considera inabile,   ai  fini    del  conseguimento     del
          diritto     a  pensione nell'assicurazione obbligatoria per
          l'invalidita',    la  vecchiaia  ed  i  superstiti      dei
          lavoratori       dipendenti     ed     autonomi     gestita
          dall'Istituto  nazionale      della   previdenza   sociale,
          l'assicurato    o  il titolare   di assegno  di invalidita'
          con decorrenza  successiva alla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge il   quale, a causa di infermita'  o
          difetto  fisico  o mentale,   si   trovi nell'assoluta    e
          permanente  impossibilita'  di svolgere qualsiasi attivita'
          lavorativa.
            2.  La    concessione  della  pensione   al      soggetto
          riconosciuto  inabile e'   subordinata  alla  cancellazione
          dell'interessato  dagli  elenchi anagrafici  degli   operai
          agricoli,    dagli    elenchi   nominativi   dei lavoratori
          autonomi e  dagli  albi professionali,  alla rinuncia    ai
          trattamenti   a   carico   dell'assicurazione  obbligatoria
          contro   la disoccupazione e ad  ogni    altro  trattamento
          sostitutivo  o integrativo della retribuzione.  Nel caso in
          cui   la   rinuncia   o      la   cancellazione   avvengano
          successivamente   alla   presentazione  della  domanda,  la
          pensione  e'  corrisposta  a  decorrere dal  primo   giorno
          del    mese  successivo  a  quello  della  rinuncia o della
          cancellazione.
            3.   La   pensione   di   inabilita',   reversibile    ai
          superstiti,    e'  costituita  dall'importo dell'assegno di
          invalidita', non integrato ai sensi del terzo    comma  del
          precedente  articolo,    calcolato  secondo le norme     in
          vigore   nell'assicurazione  generale    obbligatoria   per
          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
          dipendenti ovvero  nelle gestioni  speciali dei  lavoratori
          autonomi,  e da  una maggiorazione determinata in  base  ai
          seguenti criteri:
            a)     per     l'iscritto    nell'assicurazione  generale
          obbligatoria  per l'invalidita',   la  vecchiaia    ed    i
          superstiti   dei    lavoratori dipendenti, la maggiorazionc
          e' pari alla differenza tra l'assegno  di  invalidita'    e
          quello  che   gli   sarebbe   spettato sulla   base   della
          retribuzione pensionabile,  con siderata per  il    calcolo
          dell'assegno   medesimo  con  una  anzianita'  contributiva
          aumentata di un periodo pari a  quello   compreso tra    la
          data   di   decorrenza della  pensione  di inabilita' e  la
          data di  compimento dell'eta' pensionabile.  In ogni  caso,
          non    potra'    essere      computata    una    anzianita'
          contributiva superiore a 40 anni;
            b) per l'iscritto nelle  gestioni speciali dei lavoratori
          autonomi, la  misura della   maggiorazione   e'  costituita
          dalla differenza  tra l'assegno  di  invalidita'  e  quello
          che    gli    sarebbe    spettato   al compimento dell'eta'
          pensionabile, considerando il  periodo compreso tra la data
          di decorrenza della pensione di inabilita'   e la  data  di
          compimento   di   detta  eta'    coperto  da  contribuzione
          di  importo corrispondente  a  quello  stabilito  nell'anno
          di    decorrenza    della  pensione    per   i   lavoratori
          autonomi  della  categoria  alla   quale l'assicurato    ha
          contribuito,   continuativamente     o     prevalentemente,
          nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.
            4. Sono fatti salvi, in ogni  caso, i trattamenti  minimi
          secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.
            5.  La    pensione di inabilita'   e' incompatibile con i
          compensi per attivita' di  lavoro autonomo   o  subordinato
          in   Italia    o  all'estero  svolte  successivamente  alla
          concessione  della pensione. E' altresi', incompatibile con
          l'iscrizione  negli    elenchi  anagrafici   degli   operai
          agricoli    con l'iscrizione  negli elenchi  nominativi dei
          lavoratori autonomi  o  in albi  professionali  e   con   i
          trattamenti    a    carico  dell'assicurazione obbligatoria
          contro la disoccupazione e    con  ogni  altro  trattamento
          sostitutivo  o  integrativo  della   retribuzione. Nel caso
          in   cui   si   verifichi  una   delle    predette    cause
          di  incompatibilita',   il     pensionato   e'    tenuto  a
          darne    immediata  comunicazione  all'ente  erogatore  che
          revoca  la pensione di inabilita' sostituendola, sempreche'
          ne  ricorrano  le  condizioni,    con  l'assegno  di    cui
          all'art.   1,   con   decorrenza   dal   primo  giorno  del
          mese  successivo  al  verificarsi   della   incompatibilita
          medesima.  Nel  caso in cui  sia  riconosciuto  il  diritto
          all'assegno   di   invalidita',   la restituzione     delle
          somme       indebitamente      percepite      da      parte
          dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra
          l'importo   della   pensione   di   inabilita'   e   quello
          dell'assegno di invalidita'.
            6.  Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro
          o malattia professionale  da cui  derivi il   diritto  alla
          relativa  rendita,  la maggiorazione  di  cui alle  lettere
          a)  e  b)  del terzo  comma  e' corrisposta soltanto per la
          parte eventualmente  eccedente  l'ammontare  della  rendita
          stessa".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 1,  comma 15,  della
          legge  n.  335/1995: "15. Per il calcolo  delle pensioni di
          inabilita' secondo i sistemi di cui ai  commi da 6 a 12, le
          maggiorazioni  di  cui all'art.  2, comma 3, della legge 12
          giugno 1984, n. 222, si computano, secondo  il      sistema
          contributivo,     per   l'attribuzione    di  un'anzianita'
          contributiva   complessiva non   superiore   a  40    anni,
          aggiungendo    al  montante      individuale,     posseduto
          all'atto   dell'ammissione    al trattamento,  un'ulteriore
          quota  di   contribuzione riferita al periodo mancante   al
          raggiungimento    del  sessantesimo    anno     di     eta'
          dell'interessato  computata  in relazione alla media  delle
          basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque  anni
          e  rivalutate  ai sensi dell'art. 3,  comma 5, del  decreto
          legislativo 30 dicembre  1992, n.  503. Per la liquidazione
          del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione
          di cui al comma l4".
            -  Si trascrive  il titolo  della  legge n.  241/1990 (in
          Gazzetta Ufficiale n.  192 del   18 agosto   1990):  "Nuove
          norme  in    materia di procedimento   amministrativo e  di
          diritto di  accesso ai  documenti amministrativi".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei    Ministri),  come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
          e  dall'art.  13  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e' il
          seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme   di    principio
          esclusi     quelli  relativi    a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta  di legge prevista    dalla  Costituzio
          ne;  per  le quali le  leggi della Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti   di cui al comma 1, ed  i regolamenti
          ministeriali ed   interministeriali  che    devono   recare
          la  denominazione   di "regolamento", sono  adottati previo
          parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al  visto ed
          alla registrazione della   Corte dei   conti  e  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis L'organizzazione  e la disciplina degli  uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n,  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
           Note all'art. 1:
            -  Per  l'art. 1 del  D.Lgs. n. 29/1993,  si rimanda alle
          note alle premesse.
            - Per l'art. 2, comma 12,   della legge n.  335/1995,  si
          rimanda alle note alle premesse.
           Note all'art. 2:
            -  Si  trascrive il  testo  dell'art.  2  della legge  n.
          218/1952 (Riordinamento  delle  pensioni dell'assicurazione
          obbligatoria      per   l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i
          superstiti):
            "Art. 2. - Gli articoli 6,  8,  9,  12  e  13  del  regio
          decreto-legge  14  aprile  1939, n.   636, convertito nella
          legge  6  luglio    1939,  n.  1272,  sono  sostituiti  dai
          seguenti:
              (Omissis).
             "Art. 9. - L'assicurato ha diritto alla pensione:
            1)  al  compimento  del sessantesimo anno di eta' per gli
          uomini e del cinquantacinquesimo anno di eta' per  le donne
          quando siano trascorsi almeno  quindici  anni  dalla   data
          iniziale    dell'assicurazione    e  risultino  versati   o
          accreditati in di lui favore almeno:
            (1uindici anni  dalla data iniziaie del  l'asicurazione e
          risultino versati o acereditati in li
             180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
            780  contributi  settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
          ovvero
             15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
            2340 contributi  giornalieri di cui alla   tabella B,  n.
          3,  per gli nomini, ovvero
            1560  contributi  giornalieri di cui  alla tabella  B, n.
          3,  per le donne e i giovani, ovvero
            1560 contributi  giornalieri di  cui alla  tabella B,  n.
          3,  per i braccianti eccezionali, se  uomini,  ovvero  1040
          contributi giornalieri di  cui alla  tabella B,  n. 3,  per
          le   donne e  i giovani,  purche' risultino inscritti  come
          tali negli elenchi   anagrafici  negli  ultimi  dieci  anni
          precedenti la domanda di pensionamento;
            2)  a qualunque  eta', quando  sia riconosciuto  invalido
          ai  sensi dell'art. 10 e quando:
            a)  siano    trascorsi  almeno   cinque anni   dalla data
          iniziale della  assicurazione    e  risultino    versati  o
          accreditati in  di lui  favore almeno:
              60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
            260  contributi  settimanali di cui alla tabella B, n. 1,
          ovvero
              5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero
            780 contributi  giornalieri di cui  alla tabella   B,  n.
          3,  per gli uomini, ovvero
            520  contributi  giornalieri di  cui alla  tabella B,  n.
          3,  per le donne e i giovani, ovvero
            520  contributi giornalieri  di cui  alla tabella  B,  n.
          3, per  i braccianti eccezionali se uomini, ovvero
            350   contributi giornalieri  di cui  alla tabella  B, n.
          3, per  i braccianti eccezionali se donne o giovani;
            b)  sussistano nel   quinquennio precedente   la  domanda
          di pensione almeno:
              12 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero
            52  contributi  settimanali  di cui alla tabella B, n. 1,
          ovvero
            un contributo annuo di cui  alla  tabella  B,  numero  2,
          ovvero
            156  contributi   giornalieri di cui  alla tabella  B, n.
          3,  per gli uomini, ovvero
            104 contributi  giornalieri di  cui alla  tabella B,   n.
          3,  per le donne e i giovani.
            "Nel   caso   di  assicurati  in   cui  favore  risultino
          versati  o accreditati contributi secondo diverse  tabelle,
          i   requisiti  minimi  di  contribuzione  sono  determinati
          ragguagliando  i diversi contributi in base    ai  rapporti
          desumibili   dai     corrispondenti  minimi    indicati  al
          precedente  comma. I  limiti di  eta' di   cui al    n.  1)
          del  presente  articolo  sono ridotti di cinque anni  per i
          ciechi lavoratori di ambo i sessi  quando  siano  trascorsi
          almeno  dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e
          risultino versati o accreditati in loro favore i contributi
          di cui sopra, ridotti di un terzo.
            Per     i    lavoratori      agricoli    avventizi      e
          compartecipanti     si considerano   utili   ai   fini  dei
          requisiti   richiesti   dal   presente articolo   per    il
          conseguimento      della    pensione    tanti    contributi
          giornalieri   quante   sono    le    giornate  di    lavoro
          attribuite     dalla  Commissione    provinciale    di  cui
          all'art.  5   del regio   decreto   24 settembre  1940,  n.
          1949".
             (Omissis).
           Note all'art. 9:
            -   Si   trascrive   il   testo  dell'art. 13,  comma  1,
          del  decreto legislativo n.  503 /   1992 (Norme  per    il
          riordinamento    del  sistema  previdenziale dei lavoratori
          privati e  pubblici, a norma dell'art.  3  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421):
            "Art.  13    (Norma  transitoria  per    il calcolo delle
          pensioni).  - 1.  Per  i  lavoratori  dipendenti   iscritti
          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia  ed i superstiti ed alle forme sostitutive  ed
          esclusive    della medesima,   e per  i lavoratori autonomi
          iscritti  alle  gestioni speciali  amministrate  dall'INPS,
          l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
            a) della quota  di  pensione  corrispondente  all'importo
          relativo    alle   anzianita'   contributive      acquisite
          anteriormente    al  1    gennaio  1993,  calcolato     con
          riferimento    alla   data di   decorrenza della   pensione
          secondo la normativa vigente    precedentemente  alla  data
          anzidetta  che  a    tal  fine    resta confermata   in via
          transitoria, anche  per quanto concerne   il   periodo   di
          riferimento  per   la   determinazione   della retribuzione
          pensionabile;
            b)   della     quota   di      pensione    corrispondente
          all'importo    del  trattamento    pensionistico   relativo
          alle  anzianita'  contributive acquisite a decorrere dal  l
          gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
          decreto".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 17,  comma 1,  della
          legge    n.   724/1994 (Misure  di razionalizzazione  della
          finanza  pubblica): "1.  Con effetto dal 1 gennaio 1995  le
          disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento  ai
          fini  della  determinazione    della  misura della pensione
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei  lavoratori
          dipendenti, pari al 2 per   cento, sono  estese  ai  regimi
          pensionistici  sostitutivi,    esclusivi  ed    esonerativi
          dell'assicurazione        predetta,   per   le   anzianita'
          contributive o  di servizio maturate a  decorrere  da  tale
          data".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 2,  comma 19,  della
          legge    n.    335/1995:    "19.    L'applicazione    delle
          disposizioni   in   materia    di  aliquote  di  rendimento
          previste dal  comma 1 dell'art. 17 della legge 23  dicembre
          1994,   n.   724,   non   puo'  comportare  un  trattamento
          superiore   a quello   che    sarebbe  spettato    in  base
          all'applicazione  delle  aliquote  di  rendimento  previste
          dalla normativa vigente".
            -  Si trascrive  il testo  dell'art. 1,  comma 12,  della
          legge  n.  335/1995: "12. Per i lavoratori   iscritti  alle
          forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data  del 31
          dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva
          inferiore  a    diciotto  anni,  la pensione e' determinata
          dalla somma:
            a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
          acquisite anteriormente  al 31  dicembre 1995    calcolata,
          con   riferimento alla data  di decorrenza  della pensione,
          secondo il   sistema retributivo previsto  dalla  normativa
          vigente precedentemente alla predetta data;
            b)     della   quota    di  pensione   corrispondente  al
          trattamento pensionistico    relativo   alle      ulteriori
          anzianita'      contributive  calcolato  secondo il sistema
          contributivo".
            - Per l'art. 1, comma 15,   della legge n.  335/1995,  si
          rimanda alle note alle premesse.
           Note all'art. 11:
            -  Si trascrive  il titolo  della  legge n.  241/1990 (in
          Gazzetta  Ufficiale  n.   192 del  18 agosto  1990): "Nuove
          norme in  materia di procedimento   amministrativo  e    di
          diritto di  accesso ai  documenti amministrativi".
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13 della legge n.
          222/1984:
            "Art.    13    (Personale    medico       degli      enti
          previdenziali).     -    Al  personale  medico  degli  enti
          previdenziali si  applicano  integralmente  gli    istituti
          normativi    previsti per   i   medici dalle  norme di  cui
          all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
           Note all'allegato 1:
            - Per l'art. 2, comma 12,   della legge n.  335/1995,  si
          rimanda alle note alle premesse.
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